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Consorzio stabile
Consorzio stabile
Se un operatore economico si aggiudica un appalto, deve portare a termine il contratto. Pena il risarcimento dei danni alla stazione appaltante. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 3755/2016.
Entrando nel dettaglio, un ospedale aveva indetto un bando di gara per ottenere l’erogazione di un mutuo. Dopo la pubblicazione della graduatoria, l’ente bancario che si era aggiudicato la gara chiedeva l’annullamento del contratto.
La stazione appaltante ricorreva al Tar dell’Emilia Romagna, chiedendo un risarcimento per il danno subito.
Il Tar respingeva la domanda risarcitoria, rilevando che la responsabilità dell’ente bancario era di tipo precontrattuale e quindi non poteva essere riconosciuto “il ristoro del danno commisurato al più favorevole spread, ovvero l’importo corrispondente al maggior costo sopportato per le diverse condizioni contrattuali“.
L’ospedale quindi si appellava al Consiglio di Stato, ritenendo invece che la responsabilità fosse di tipo contrattuale o da contatto sociale.
In tal senso venivano richiamate le seguenti sentenze:
Il CdS preliminarmente chiarisce che risulta ingiustificato il rifiuto di stipulazione del contratto, a seguito della presentazione della migliore offerta da parte della Banca, per i seguenti:
Per i bandi di gara può essere prevista :
In questo modo la stazione appaltante può disporre l’escussione dell’importo previsto, se l’aggiudicatario non intende stipulare il contratto.
Tuttavia la stazione appaltante, anche se il bando di gara non prevede forme di tutela rafforzata, può rivolgersi ugualmente al giudice per richiedere la condanna dell’autore del fatto illecito e dunque il risarcimento del danno.
Il danno risarcibile è quello relativo a:
Per questo motivo il CdS accoglie l’appello dell’Ospedale e condanna la Banca al risarcimento dei danni.